La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del diniego delle attenuanti generiche qualora il giudice di merito fondi la decisione su elementi negativi prevalenti, come la gravità della condotta e il comportamento processuale. Nel caso di specie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché la determinazione della pena, se congruamente motivata e lontana dai massimi edittali, rientra nella discrezionalità insindacabile del giudice di merito, escludendo ogni vizio di illogicità.
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