La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza della Corte d'Appello. L'imputato, condannato per ricettazione, contestava la pena in modo generico. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, sottolineando come la sentenza impugnata fosse ben motivata, avendo persino concesso un'attenuante nonostante la recidiva dell'imputato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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