La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da due imputati condannati per occultamento di fatture. La decisione si fonda sulla genericità dei motivi di appello, che non contestavano specificamente la motivazione della sentenza di secondo grado. La Corte ha inoltre stabilito che una precedente assoluzione per fatti analoghi, ma relativi a diverse annualità fiscali, è irrilevante. A seguito della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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