In un caso di conflitto di giurisdizione, la Corte di Cassazione ha stabilito che per il reato di diffamazione commesso tramite trasmissioni televisive, la competenza territoriale spetta al tribunale del luogo di residenza della persona offesa. Questa regola speciale, prevista da una legge del 1990, si applica a chiunque commetta il reato, non solo a specifiche figure professionali del settore, e non è stata modificata da recenti sentenze della Corte Costituzionale. La decisione rafforza la tutela della vittima nel contesto della competenza diffamazione TV.
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