La Corte di Cassazione, con ordinanza del 14/05/2025, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di un'imputata contro una sentenza della Corte d'Appello. I motivi, relativi all'eccessività della pena e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sono stati ritenuti una riproposizione di censure già esaminate e respinte con motivazione logica dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che la valutazione sulla pena è una prerogativa insindacabile del giudice di merito, se correttamente motivata.
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