La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per porto abusivo di coltello, confermando la non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La decisione si fonda sulle specifiche circostanze del caso, quali le dimensioni dell'arma, la sua pronta disponibilità, il luogo sensibile (vicino a una scuola) e l'assenza di giustificazioni, elementi che nel loro complesso delineano una condotta di una certa gravità, incompatibile con il beneficio invocato.
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