La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta documentale. I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, in quanto le censure contro la sentenza di appello erano generiche e assertive, non contestando specificamente le motivazioni sulla qualità di amministratore di fatto e sulla sottrazione delle scritture contabili. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Continua »