La Corte di Cassazione ha stabilito che il Tribunale, nel valutare il rendiconto giudiziario di un amministratore, non può negare l'approvazione in caso di irregolarità. Deve invece integrare il conto, anche sulla base di somme accertate come dovute in una sentenza penale irrevocabile a carico dell'amministratore stesso. Il caso riguardava un amministratore condannato per peculato, il cui rendiconto è stato approvato solo dopo essere stato integrato con l'ordine di restituire le somme sottratte. L'appello dell'amministratore contro questa decisione è stato respinto, confermando la correttezza della procedura seguita dal giudice del rinvio.
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