La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un individuo condannato per detenzione di arma clandestina, ricettazione e munizioni. L'inammissibilità è derivata dal fatto che i motivi di appello erano basati su censure di puro fatto, non valutabili in sede di legittimità, e su un tentativo, ritenuto manifestamente infondato, di declassare il reato a semplice contravvenzione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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