La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per furto aggravato. I motivi, incentrati sulla recidiva, la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, sono stati giudicati manifestamente infondati. La Corte ha ribadito che la valutazione della recidiva era ben motivata, basata su numerosi precedenti e sulla pericolosità sociale del soggetto. Inoltre, ha confermato che il diniego delle attenuanti e la quantificazione della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, se adeguatamente giustificati.
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