La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento per un tentato furto aggravato. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione, motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare tali sentenze. Questa ordinanza ribadisce i rigidi limiti al diritto di appello dopo un patteggiamento, confermando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, evidenziando come un ricorso inammissibile patteggiamento porti a conseguenze onerose.
Continua »