La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un soggetto che richiedeva il riconoscimento del **reato continuato** per diverse condanne. Il giudice dell'esecuzione aveva precedentemente negato tale beneficio, rilevando che i reati di truffa erano stati commessi in tempi, luoghi e con modalità operative profondamente diverse. Nello specifico, una truffa era stata compiuta tramite l'uso di assegni falsi in concorso con terzi, mentre l'altra riguardava una vendita online non portata a termine in solitaria. La Suprema Corte ha ribadito che, in assenza di un progetto unitario preventivo, non è possibile applicare il vincolo della continuazione.
Continua »