La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per i reati di minaccia e porto ingiustificato di coltello a carico di un cittadino, dichiarando il ricorso inammissibile. Il ricorrente aveva contestato la motivazione della sentenza di merito e lamentato la mancata assunzione di prove decisive. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che le doglianze erano di natura puramente fattuale, dunque non proponibili in sede di legittimità. Inoltre, è stata riscontrata la violazione del principio di autosufficienza, poiché il presunto travisamento della prova non era stato adeguatamente documentato nell'atto di ricorso.
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