Un soggetto, condannato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ha sostenuto che la sua condanna fosse una pena illegale perché calcolata sul ruolo di 'organizzatore' anziché di 'partecipe'. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che la pena illegale, emendabile in sede esecutiva, si configura solo quando la sanzione supera il massimo previsto dalla legge per il reato contestato. Poiché la pena inflitta rientrava nei limiti edittali e il ruolo apicale era già stato accertato nel giudizio di merito, non era possibile una rideterminazione in fase esecutiva.
Continua »