Un soggetto condannato per corruzione con patteggiamento chiedeva la revoca della pena accessoria della perdita del posto di lavoro, sostenendo che fosse illegittima perché la pena base era inferiore alla soglia di legge. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che il giudice dell'esecuzione non può correggere un 'errore valutativo' del giudice precedente, ma solo un 'errore percettivo'. Poiché esistevano diversi orientamenti giurisprudenziali sul calcolo della pena, la scelta del primo giudice è stata una valutazione di merito non sindacabile in fase esecutiva.
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