La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un cittadino condannato in appello, focalizzandosi sulla corretta **notifica all'imputato**. Il ricorrente contestava la validità della notifica avvenuta tramite consegna al difensore dopo l'attestazione di irreperibilità presso il domicilio eletto. La Suprema Corte ha ribadito che, se l'addetto postale certifica l'impossibilità di recapito al domicilio indicato, la procedura di notifica mediante consegna al legale è pienamente legittima ai sensi dell'art. 161 c.p.p., a meno che non venga provato un caso fortuito che abbia impedito la comunicazione del cambio di indirizzo.
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