La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2443/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per uso di atto falso. Il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che la valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale e, per essere legittima, la motivazione non deve esaminare ogni singolo elemento, ma può limitarsi a quelli ritenuti decisivi, purché il ragionamento sia logico e coerente.
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