La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, stabilendo che la contestazione sul trattamento punitivo, basata su un presunto vizio motivazionale, non è consentita in sede di legittimità se la sentenza impugnata presenta una motivazione sufficiente e non illogica. Il ricorrente, che lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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