Un'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del proprio giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile. Il caso riguardava una condanna per violenza privata, e l'imputato aveva contestato la valutazione delle prove e la quantificazione della pena. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di merito, ma di controllo della legittimità. Pertanto, i motivi che mirano a una nuova valutazione dei fatti o che contestano la discrezionalità del giudice sulla pena, se non illogica, sono inammissibili.
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