La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di un imputato condannato per spaccio di lieve entità. I motivi, incentrati sul diniego della pena sospesa e delle attenuanti generiche, sono stati giudicati ripetitivi e non idonei a contestare la logica motivazione della Corte d'Appello, che aveva sottolineato l'assenza di elementi positivi sulla personalità dell'imputato, a parte l'incensuratezza, ritenuta neutra. La decisione evidenzia come l'inammissibilità del ricorso scatti quando non si sollevano vizi di legittimità ma si tenta un riesame del merito.
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