La Corte di Cassazione ha confermato la revoca della sospensione condizionale della pena a un uomo che non aveva svolto il lavoro di pubblica utilità cui era subordinato il beneficio. L'imputato aveva addotto come giustificazione l'assistenza alla madre malata e l'indeterminatezza dell'obbligo, non essendo stati specificati luogo e orario. La Corte ha respinto il ricorso, affermando che non era stata fornita la prova della necessità esclusiva della sua assistenza e che, in assenza di indicazioni specifiche, il condannato era libero di organizzare l'attività nel rispetto dei limiti di legge, come la provincia di residenza.
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