La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21246/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale. I motivi del ricorso sono stati ritenuti mere doglianze di fatto, volte a una nuova valutazione della vicenda, e privi di specificità riguardo la mancata concessione delle attenuanti generiche, confermando così i limiti del giudizio di legittimità.
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