La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22140/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi presentati. L'analisi sottolinea l'importanza di formulare censure specifiche contro la sentenza impugnata, come richiesto dall'art. 581 c.p.p. La Corte ha inoltre confermato la corretta esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in ragione dell'abitualità della condotta e dei precedenti penali dell'imputato, ribadendo che tali valutazioni di merito non sono sindacabili in sede di legittimità se non manifestamente illogiche.
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