Due imputati ricorrevano in Cassazione lamentando una pena eccessiva per spaccio, chiedendone la riduzione al minimo edittale. La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ribadendo che la dosimetria della pena è un potere discrezionale del giudice di merito. Se la pena non si discosta significativamente dal minimo, una motivazione sintetica è sufficiente. Il ricorso è stato respinto perché generico, assertivo e privo di una critica specifica alla sentenza impugnata, che aveva correttamente considerato la persistenza dell'attività illecita.
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