La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza di patteggiamento in appello. L'imputato lamentava la mancata applicazione della pena minima, ma la Corte ha ribadito che, in caso di accordo, le uniche censure ammissibili riguardano vizi della volontà, il consenso del P.M. o una decisione difforme dall'accordo, e non la quantificazione della pena pattuita, a meno che non sia illegale.
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