La Corte di Cassazione chiarisce i limiti di intervento del giudice dell'esecuzione su una condanna divenuta definitiva. Nel caso di specie, un'imputata, condannata con decreto penale per danneggiamento ai danni del coniuge, invocava in fase esecutiva la causa di non punibilità. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che tale difesa andava proposta opponendosi al decreto penale. Una volta formatosi il giudicato, si può contestare solo una pena illegale (cioè non prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali), ma non la legittimità della condanna stessa.
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