Un amministratore di società è stato condannato per l'utilizzo di fatture false relative a operazioni soggettivamente inesistenti, al fine di evadere l'IVA. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, respingendo i motivi di ricorso dell'imputato. La sentenza chiarisce importanti principi, tra cui la sufficienza del dolo eventuale, l'irrilevanza della distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva ai fini del reato, e i limiti della nullità per la mancata traduzione della sentenza d'appello a un imputato straniero.
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