La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile per stalking, chiarendo i limiti del giudizio di legittimità. I motivi del ricorrente sono stati respinti perché costituivano mere valutazioni di fatto, erano formulati in modo generico o si basavano su una richiesta legalmente infondata, come l'applicazione della particolare tenuità del fatto, esclusa per questo reato. La condanna è quindi diventata definitiva, con l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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