Un imputato, condannato per furto aggravato, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando la mancata concessione del beneficio della non menzione condanna nel casellario giudiziale. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La motivazione del diniego era fondata sulla pericolosità del comportamento dell'imputato, valutata in base alle specifiche modalità del reato, rientrando pienamente nell'apprezzamento discrezionale del giudice.
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