La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2026, ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). I giudici hanno ritenuto i motivi di ricorso in parte non sollevati nel precedente grado di giudizio e comunque infondati, e in parte eccessivamente generici, in quanto non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »