La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso una condanna per furto e truffa. La decisione si fonda sulla constatazione che l'impugnazione era un ricorso generico, privo della necessaria specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p. I motivi, infatti, si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello e miravano a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre confermato che la motivazione sulla pena era adeguata, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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