La Corte di Cassazione, con ordinanza, dichiara inammissibile il ricorso di un imputato, chiarendo la natura strettamente personale dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. La Corte ha stabilito che, ai sensi dell'art. 162-ter c.p., la riparazione del danno effettuata da un soggetto non può estendere i suoi effetti benefici ai coimputati, confermando così un principio consolidato in materia.
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