La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato condannato per lesioni personali aggravate, il quale lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ribadito che il giudice di merito non è obbligato a valutare ogni singolo parametro dell'Art. 133 c.p., potendo fondare il diniego anche su un solo elemento ritenuto prevalente, come la gravità del fatto o i precedenti penali. Il ricorso è stato giudicato generico e manifestamente infondato, comportando la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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