La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della pena inflitta a un'imputata, ribadendo il principio della discrezionalità del giudice nella quantificazione della sanzione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché la pena era stata fissata in misura prossima al minimo edittale, seguendo i criteri dell'art. 133 c.p. La Corte ha chiarito che, quando la sanzione è inferiore alla media edittale, non è necessaria una motivazione analitica. Inoltre, il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva è stato giustificato dalla personalità del soggetto e dal disinteresse mostrato verso precedenti provvedimenti di espulsione.
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