Danno di Particolare Tenuità: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità rappresenta un aspetto cruciale in molti processi penali per reati contro il patrimonio. Questa attenuante consente una riduzione della pena quando il danno causato è minimo. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e dipende da una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso basato su tale richiesta possa essere dichiarato inammissibile, specialmente se ripropone questioni già decise.
I Fatti del Caso: Il Furto dall’Autovettura
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per un furto commesso ai danni di alcune persone. Nello specifico, l’imputato era stato sorpreso mentre, dopo aver inserito un braccio all’interno dell’abitacolo di un’autovettura, apriva lo sportello per sottrarre beni al suo interno.
Nei precedenti gradi di giudizio, la difesa aveva richiesto l’applicazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, sostenendo che il valore della refurtiva fosse esiguo. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto tale richiesta, ritenendo che il valore complessivo dei beni sottratti, incluse borse e documenti personali, non potesse essere considerato di lieve entità.
L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, lamentando nuovamente la mancata applicazione di detta attenuante.
La Decisione della Corte e il Danno di Particolare Tenuità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato in materia di impugnazioni: non è possibile riproporre in sede di legittimità le medesime questioni di merito già esaminate e rigettate dai giudici dei gradi precedenti, a meno che non si evidenzino vizi logici o giuridici nella loro motivazione.
Le Motivazioni
I giudici della Suprema Corte hanno osservato che il ricorso era meramente reiterativo. Le censure relative al mancato riconoscimento dell’attenuante erano già state avanzate e, soprattutto, adeguatamente vagliate dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva chiaramente motivato il proprio diniego, evidenziando come il valore dei beni e delle borse, unitamente ai documenti sottratti, rappresentasse un elemento ostativo alla concessione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità.
In sostanza, la Cassazione non ha riesaminato nel merito se il danno fosse o meno di particolare tenuità, ma ha verificato la correttezza del percorso logico-giuridico seguito dai giudici precedenti. Avendo constatato che la decisione impugnata era ben motivata e priva di vizi, ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto non presentava argomenti nuovi o critiche pertinenti alla legittimità della sentenza.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per ottenere l’applicazione dell’attenuante del danno di particolare tenuità, non è sufficiente affermare che il valore dei beni sia basso; è necessario che tale valutazione sia condivisa dai giudici di merito, i quali devono motivare la loro decisione. Se la motivazione è logica e coerente, un ricorso che si limita a riproporre la stessa richiesta senza sollevare specifici vizi di legittimità è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto reiterativo di censure già avanzate e adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito nelle precedenti fasi del processo.
Perché non è stata concessa l’attenuante del danno di particolare tenuità?
Risposta: L’attenuante non è stata concessa perché i giudici hanno ritenuto che il valore dei beni sottratti (borse e documenti) non fosse di lieve entità, elemento che osta alla concessione di tale circostanza.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Risposta: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.