Patteggiamento e Confisca Obbligatoria: La Cassazione Annulla la Sentenza Senza la Misura Ablatoria
Con la recente sentenza n. 26275 del 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta su un tema cruciale che interseca la procedura del patteggiamento e l’applicazione delle misure patrimoniali. La pronuncia stabilisce un principio fondamentale: l’omessa applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato rende la sentenza di patteggiamento illegale e, pertanto, annullabile. Questa decisione rafforza l’inderogabilità di tale misura, anche quando non sia stata inclusa nell’accordo tra le parti.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia. L’imputato era stato condannato a una pena di sei mesi di reclusione (con sospensione condizionale) per il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall’art. 316-ter del codice penale.
Nonostante l’accordo sulla pena detentiva, la sentenza non disponeva la confisca delle somme che costituivano il profitto del reato, ovvero due contributi a fondo perduto indebitamente percepiti.
Il Ricorso del Procuratore Generale e la questione della confisca obbligatoria
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia, lamentando l’illegalità della pena applicata. Il motivo del ricorso era unico e preciso: il Giudice non aveva disposto la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del profitto del reato.
Secondo il ricorrente, l’art. 322-ter del codice penale impone, in caso di condanna per il reato di cui all’art. 316-ter, la confisca dei beni che costituiscono il profitto dell’illecito. L’omissione di tale misura, prevista dalla legge come obbligatoria, configurerebbe un’ipotesi di pena illegale, impugnabile in Cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. I giudici hanno chiarito che, sebbene l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento sia limitata a specifici motivi, tra questi rientra proprio l’ipotesi di ‘illegalità della pena’.
La Corte ha specificato che la nozione di ‘pena’ in senso lato include anche la confisca obbligatoria, la quale costituisce una componente sanzionatoria inderogabile prevista dal legislatore per specifici reati. Richiamando un fondamentale principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza Savin, n. 21368/2019), la Cassazione ha ribadito che una sentenza di patteggiamento che omette di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge è ricorribile.
L’art. 322-ter c.p. prevede espressamente la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato anche per il delitto di cui all’art. 316-ter c.p. Tale confisca, essendo prevista dalla legge come obbligatoria, deve essere disposta dal giudice anche qualora non sia stata oggetto dell’accordo tra le parti. La sua mancata applicazione determina quindi un’illegalità che vizia la sentenza.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, ma limitatamente alla mancata statuizione sulla confisca. Il caso è stato rinviato al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia per un nuovo giudizio sul punto. Questa decisione sottolinea che l’accordo tra accusa e difesa nel patteggiamento non può derogare a norme imperative come quelle che impongono la confisca obbligatoria. La funzione di ripristino della legalità e di sottrazione dei proventi illeciti prevale sulla volontà delle parti, garantendo che nessuno possa trattenere i vantaggi economici derivanti da un reato.
Una sentenza di patteggiamento può essere impugnata se non prevede la confisca del profitto del reato?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’omessa applicazione di una confisca obbligatoria per legge costituisce un’ipotesi di ‘illegalità della pena’ che rende la sentenza di patteggiamento impugnabile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La confisca del profitto del reato è sempre obbligatoria in caso di condanna per indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)?
Sì. L’art. 322-ter del codice penale prevede espressamente, per questo tipo di reato, la confisca obbligatoria dei beni che ne costituiscono il profitto. Il giudice è tenuto a disporla, anche se non è stata menzionata nell’accordo di patteggiamento.
Cosa succede se il giudice del patteggiamento omette di applicare la confisca obbligatoria?
La sentenza emessa è viziata da illegalità. Come nel caso di specie, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla parte omessa, rinviando gli atti al giudice di primo grado affinché provveda a disporre la confisca.