Capacità Drogante della Cannabis Light: Quando il CBD non Basta a Evitare il Reato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29107/2024, torna su un tema di grande attualità: la rilevanza penale dei prodotti derivati dalla canapa, noti come “cannabis light”. Il caso analizzato chiarisce un punto fondamentale: la presenza di un’alta percentuale di Cannabidiolo (CBD) non è sufficiente a escludere la capacità drogante di un prodotto se questo contiene comunque una quantità di Tetraidrocannabinolo (THC) in grado di produrre effetti psicotropi. Approfondiamo la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Tre persone venivano condannate in primo e secondo grado per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Nelle loro abitazioni e nell’esercizio commerciale che gestivano, venivano rinvenuti ingenti quantitativi di derivati della canapa, lavorati e confezionati per la vendita. La difesa degli imputati si basava su un argomento tecnico: le analisi avevano rivelato, accanto a una bassa percentuale di THC, un’elevata presenza di CBD. Secondo i legali, il CBD avrebbe una funzione antagonista, capace di neutralizzare l’effetto psicotropo del THC, rendendo di fatto la sostanza priva della capacità drogante richiesta dalla legge per configurare il reato.
Gli imputati presentavano quindi ricorso in Cassazione, lamentando sia una violazione di legge sia un vizio di motivazione. Contestavano le conclusioni del perito nominato dal tribunale e chiedevano una nuova perizia che tenesse conto dei più recenti studi scientifici sull’interazione tra CBD e THC.
L’Analisi della Cassazione e la capacità drogante
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente i ricorsi, confermando le condanne. L’analisi dei giudici si è concentrata su tre punti principali:
1. Il Diniego della Nuova Perizia
La richiesta di rinnovazione dell’istruttoria in appello per svolgere una nuova perizia è stata ritenuta inammissibile. La Cassazione ha ricordato che la perizia è un mezzo di prova “neutro”, la cui ammissione è a discrezione del giudice. Inoltre, il motivo di ricorso per mancata assunzione di una prova decisiva non si applica alla perizia. La Corte ha definito la richiesta della difesa “meramente esplorativa”, basata sulla speranza che la scienza avesse fatto progressi, senza però fornire alcun elemento concreto a supporto di tale evoluzione. L’onere di dimostrare l’esistenza di nuove scoperte scientifiche consolidatesi gravava sui ricorrenti.
2. La Valutazione della Capacità Drogante
Questo è il cuore della sentenza. La Corte ha affermato che, allo stato attuale delle conoscenze, non è possibile quantificare numericamente l’effetto antagonista del CBD sul THC. Tuttavia, l’assenza di una misurazione precisa non significa che l’effetto drogante sia nullo. Lo stesso perito di parte aveva parlato di una “riduzione” dell’attività psicotropa, non di una sua eliminazione.
I giudici hanno evidenziato come il consulente tecnico del tribunale avesse agito con grande prudenza, raddoppiando la soglia di rilevanza penale dallo 0,5% all’1% di THC proprio per tenere conto dell’interferenza del CBD. Nonostante ciò, le analisi avevano accertato il superamento di tale soglia prudenziale. La Corte ha ribadito l’insegnamento delle Sezioni Unite (sent. n. 30475/2019): ciò che conta non è la percentuale astratta di principio attivo, ma l’idoneità della sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante.
3. L’Inapplicabilità della Legge sulla “Canapa Light”
La Corte ha infine smontato l’argomento difensivo basato sulla buona fede, secondo cui gli imputati credevano di commercializzare un prodotto legale. I giudici hanno chiarito che la Legge 242/2016, che tollera percentuali di THC tra lo 0,2% e lo 0,6%, si applica esclusivamente alle coltivazioni e ai prodotti tassativamente elencati (alimenti, cosmetici, semilavorati industriali, etc.), non alla commercializzazione al pubblico di infiorescenze e altri derivati destinati al consumo umano, come il fumo. Per questi prodotti, vige il Testo Unico Stupefacenti (D.P.R. 309/1990), che punisce la condotta a meno che non sia provata la totale assenza di efficacia psicotropa.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di offensività concreta. Un prodotto derivato dalla canapa è penalmente illecito quando possiede una reale capacità drogante. La presenza di CBD può influenzare l’intensità di tale effetto, ma non lo cancella a priori. Mancando una prova scientifica certa che l’interazione CBD/THC annulli completamente l’effetto psicotropo, il giudice deve valutare caso per caso se la sostanza sequestrata sia in grado di alterare lo stato psico-fisico dell’assuntore. Nel caso di specie, la quantità e la concentrazione di THC, pur in presenza di CBD, sono state ritenute sufficienti a integrare il reato, poiché l’assunzione cumulativa di più dosi avrebbe comunque prodotto l’effetto drogante richiesto dalla norma.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce una linea interpretativa rigorosa: la vendita di “cannabis light” destinata al consumo voluttuario (fumo) rimane un’attività a elevato rischio penale. La sola presenza di CBD, anche in elevate quantità, non costituisce una “patente di liceità”. Per escludere il reato, è necessario dimostrare scientificamente e con assoluta certezza che il prodotto è completamente privo di qualsiasi effetto psicotropo. In assenza di tale prova, la commercializzazione di prodotti con un contenuto di THC, seppur basso ma non nullo, ricade nell’ambito di applicazione della legge sugli stupefacenti.
La presenza di un’alta percentuale di CBD in un prodotto derivato dalla canapa può escludere il reato di spaccio se è presente anche THC?
No, la Cassazione ha stabilito che la presenza di CBD, pur potendo ridurre l’effetto psicoattivo del THC, non lo annulla. Il reato sussiste se la sostanza conserva una concreta “capacità drogante”, cioè l’idoneità a produrre un effetto psicotropo.
È possibile richiedere una nuova perizia in appello per dimostrare che i progressi scientifici hanno accertato l’effetto neutralizzante del CBD?
La richiesta è stata respinta perché considerata “meramente esplorativa”. Incombeva sui ricorrenti l’onere di rappresentare specifici progressi scientifici, non potendo basare la richiesta su una mera congettura o speranza che la scienza avesse fatto nuove scoperte.
La legge sulla “canapa light” (L. 242/2016) si applica alla vendita di infiorescenze da fumare?
No. La Corte ribadisce che la legge 242/2016 riguarda specifici usi industriali e agricoli tassativamente elencati. La commercializzazione al pubblico di derivati della cannabis destinati al consumo (come foglie e infiorescenze) ricade sotto la disciplina del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti), a meno che non sia concretamente provata la totale assenza di efficacia drogante.