Atto abnorme: quando l’ordinanza del GIP che nega l’accesso agli atti non lo è
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7744 del 2025, è intervenuta per chiarire i confini di una figura di creazione giurisprudenziale tanto affascinante quanto complessa: l’atto abnorme. Questo concetto si riferisce a un provvedimento del giudice talmente anomalo da poter essere impugnato anche in assenza di uno specifico mezzo di ricorso previsto dalla legge. Il caso in esame riguardava il diniego, da parte di un Giudice per le indagini preliminari (GIP), della richiesta di una persona offesa di accedere a tutti gli atti di un’indagine.
I fatti del caso: la richiesta di accesso agli atti e il diniego del GIP
Una cittadina, in qualità di persona offesa in un procedimento penale, aveva presentato un’istanza al GIP per ottenere la cosiddetta discovery, ovvero la visione completa del fascicolo contenente gli atti di indagine. Il Giudice rigettava la richiesta.
Ritenendo tale decisione lesiva dei propri diritti e causa di una paralisi del procedimento, la persona offesa proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che l’ordinanza del GIP costituisse un atto abnorme. Secondo la tesi difensiva, il diniego arbitrario impediva di fatto ogni ulteriore sviluppo processuale, creando una stasi irrimediabile.
L’analisi della Corte sul concetto di atto abnorme
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire i principi che definiscono l’atto abnorme. La giurisprudenza lo identifica in due distinte ipotesi:
- Abnormità strutturale: si verifica quando l’atto, per la sua singolarità, si pone completamente al di fuori del sistema normativo processuale.
- Abnormità funzionale: si ha quando l’atto, pur essendo previsto dalla legge, determina una stasi insuperabile del procedimento, impedendone la progressione.
La Corte ha sottolineato che un provvedimento, anche se viziato o errato, non può essere qualificato come abnorme se costituisce l’espressione di un potere legittimamente riconosciuto al giudice dall’ordinamento. L’abnormità non è un semplice errore, ma uno sviamento della funzione giurisdizionale che colloca l’atto al di là del perimetro legale.
La distinzione tra procedimenti e i rimedi per la persona offesa
Il punto cruciale della decisione risiede nella distinzione tra i procedimenti iscritti a modello 21 (per notizie di reato) e quelli iscritti a modello 45 (per fatti non costituenti reato). La Corte ha ricordato che per questi ultimi, il Pubblico Ministero può disporre una trasmissione diretta all’archivio.
Tuttavia, la persona offesa non è priva di tutele. Essa ha la facoltà di sollecitare il PM a inviare il fascicolo al GIP per un controllo sulla fondatezza della notizia di reato. È solo l’eventuale, ingiustificato rifiuto del PM a questa specifica richiesta che potrebbe, in astratto, configurare un atto abnorme perché creerebbe una vera stasi.
Le motivazioni della decisione
Sulla base di queste premesse, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’ordinanza del GIP, che ha negato la discovery, non è un atto abnorme né sotto il profilo strutturale né sotto quello funzionale.
Non è strutturalmente abnorme perché decidere su un’istanza rientra pienamente nei poteri del giudice. Non è funzionalmente abnorme perché non determina alcuna stasi irrimediabile del procedimento. La ricorrente, infatti, aveva un altro strumento a sua disposizione: avrebbe potuto sollecitare il Pubblico Ministero a sottoporre il fascicolo al controllo del GIP e, solo in caso di ingiustificato rifiuto, impugnare tale diniego.
Di conseguenza, la via del ricorso per abnormità è stata ritenuta impropria, poiché esistevano altri rimedi processuali per superare l’ostacolo.
Conclusioni
La sentenza ribadisce il carattere eccezionale del rimedio contro l’atto abnorme. Non può essere utilizzato come una scorciatoia per contestare decisioni del giudice ritenute semplicemente errate, soprattutto quando l’ordinamento prevede altri percorsi per la tutela dei propri diritti. La decisione del GIP, pur essendo stata contestata nel merito, è rimasta nell’alveo dei poteri giurisdizionali e non ha creato quel vicolo cieco processuale che è il presupposto indispensabile per poter parlare di abnormità. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Un’ordinanza del Giudice che nega l’accesso agli atti è sempre un atto abnorme?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è un atto abnorme se rientra nei poteri del giudice e non determina una stasi insuperabile del procedimento. La persona offesa può avere altri rimedi, come sollecitare il Pubblico Ministero a chiedere il controllo del giudice sulla richiesta di archiviazione.
Cosa si intende per ‘atto abnorme’ nel processo penale?
Un atto abnorme è un provvedimento del giudice che, per la sua stranezza, si pone al di fuori del sistema normativo (abnormità strutturale) o che, pur essendo previsto dalla legge, provoca una paralisi irrimediabile del processo (abnormità funzionale). È un vizio che consente un ricorso eccezionale.
Quali tutele ha la persona offesa se il Pubblico Ministero archivia un fascicolo come ‘fatto non costituente reato’ (mod. 45)?
La persona offesa può sollecitare il Pubblico Ministero a sottoporre la decisione di archiviazione al controllo del Giudice per le indagini preliminari. Se il PM rifiuta ingiustificatamente di trasmettere gli atti al giudice, questo rifiuto potrebbe essere considerato un atto abnorme.