Vittima di tratta: la Cassazione tutela le donne con una valutazione del rischio più ampia
Con l’ordinanza n. 7283/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio cruciale per la tutela della vittima di tratta che richiede protezione internazionale. La Corte ha chiarito che la valutazione del giudice non può fermarsi al solo rischio di “re-trafficking”, ma deve estendersi a tutti i pericoli di persecuzione e discriminazione legati al genere e alla condizione di ex-vittima nel paese d’origine. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di un’analisi approfondita e contestualizzata, in linea con la Convenzione di Istanbul.
I Fatti del Caso
Una cittadina nigeriana, fuggita dal suo paese per sottrarsi a un matrimonio forzato e vittima di sfruttamento sessuale durante il suo percorso migratorio, aveva richiesto protezione internazionale in Italia. Il Tribunale di Genova, pur riconoscendo la sua passata esperienza come vittima di tratta, le aveva negato lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, concedendo solo la protezione speciale. Secondo il Tribunale, la donna aveva dimostrato sufficienti risorse personali (formazione da infermiera, esperienze lavorative) per mitigare il rischio di cadere nuovamente nella rete dei trafficanti, e il tempo trascorso in Italia rendeva probabile l’estinzione del “debito di viaggio”.
Il Ricorso in Cassazione e l’Errore del Giudice di Merito
La ricorrente ha impugnato la decisione del Tribunale, denunciando un error in iudicando. L’errore contestato consisteva nell’aver limitato l’analisi al solo pericolo di essere nuovamente trafficata, trascurando completamente la valutazione sulla condizione generale delle donne in Nigeria, specialmente quelle che rientrano dopo essere state vittime di tratta. Il Tribunale non aveva considerato il rischio di persecuzioni, stigmatizzazione e violenza di genere che, secondo report internazionali, è endemico nel paese.
Le motivazioni della Cassazione: una tutela completa per la vittima di tratta
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso, cassando il decreto del Tribunale e rinviando la causa per un nuovo esame. Il ragionamento della Corte si fonda su diversi pilastri giuridici:
1. La Centralità della Convenzione di Istanbul
La Corte richiama la Convenzione di Istanbul, che definisce la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. Per una donna vittima di tratta, i rischi da valutare non sono solo quelli legati allo sfruttamento, ma anche quelli di discriminazione sociale, vessazioni e violenze fondate sul genere. Se questi rischi sussistono, possono integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.
2. Oltre il Rischio di Re-Trafficking
Il punto centrale della decisione è che l’indagine del giudice deve essere più ampia. Le capacità personali e il livello di istruzione della richiedente, pur essendo elementi da considerare, non sono sufficienti a escludere il pericolo. Il giudice ha il dovere di accertare, attraverso informazioni aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di subire atti lesivi, anche diversi da quelli già patiti, ma qualificabili come persecutori perché fondati sul genere.
3. La Donna Vittima di Tratta come “Particolare Gruppo Sociale”
La Corte sottolinea come l’appartenenza al genere femminile, in determinati contesti sociali, costituisca di per sé una condizione di vulnerabilità. Le donne vittime di tratta, in particolare, possono essere considerate un “particolare gruppo sociale” ai sensi della Convenzione di Ginevra. Al rientro, esse rischiano non solo di essere nuovamente sfruttate, ma anche di subire gravi discriminazioni e vessazioni a causa della loro passata esperienza, specialmente se hanno esercitato la prostituzione, anche se forzatamente.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza della Corte di Cassazione rappresenta un importante passo avanti nella tutela delle vittime di tratta. Stabilisce chiaramente che i tribunali italiani devono adottare un approccio olistico e non riduttivo. Non è sufficiente valutare la resilienza individuale della persona, ma è obbligatorio analizzare il contesto sistemico di violenza e discriminazione che potrebbe affrontare in caso di rimpatrio. La decisione impone ai giudici di merito un dovere di cooperazione attiva, che include l’uso di fonti internazionali e report aggiornati per fondare le proprie decisioni su una conoscenza reale e attuale dei rischi, garantendo così una protezione effettiva e non meramente formale.
Quando una vittima di tratta ha diritto allo status di rifugiato?
Secondo la Corte, una vittima di tratta ha diritto allo status di rifugiato quando, in caso di rimpatrio, sussiste non solo il rischio di essere nuovamente trafficata, ma anche quello di subire gravi discriminazioni, vessazioni o persecuzioni a causa della sua condizione di donna e di ex vittima di sfruttamento. Questi atti persecutori devono essere riconducibili a motivi di appartenenza a un ‘particolare gruppo sociale’, come quello delle donne vittime di tratta.
Quali rischi deve valutare il giudice oltre a quello di essere nuovamente trafficata (re-trafficking)?
Il giudice deve valutare un’ampia gamma di rischi, tra cui: la discriminazione grave nel contesto sociale, le vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta, e ulteriori atti lesivi o vessazioni fondate sull’appartenenza al genere femminile. In particolare, deve considerare il pericolo di stigmatizzazione per le donne che hanno esercitato la prostituzione, anche se costrette o ingannate.
Le caratteristiche personali della richiedente, come l’istruzione o la capacità di trovare lavoro, sono sufficienti a escludere il pericolo?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, sebbene le risorse personali della richiedente siano un elemento da considerare, non sono di per sé sufficienti a escludere o mitigare il rischio di persecuzione. La valutazione deve essere incentrata sul contesto del paese di origine e sul pericolo oggettivo di subire violazioni dei diritti fondamentali, indipendentemente dalla resilienza individuale della persona.