Vittima del dovere: Incidente Stradale Durante il Servizio Non Basta
La Corte d’Appello di Perugia, con una recente sentenza, ha ribadito un principio fondamentale per il riconoscimento dello status di vittima del dovere: non ogni infortunio avvenuto in servizio dà diritto a tale qualifica. È necessario che l’evento lesivo sia la diretta conseguenza di un rischio specifico e qualificato, intrinseco all’attività protetta dalla legge, e non un rischio generico a cui è esposta la generalità delle persone. Il caso analizzato riguarda un ex militare di leva che, nel 1985, subì gravi lesioni a seguito del ribaltamento del mezzo militare che lo trasportava al termine del suo turno di guardia armata.
I Fatti di Causa
Un ex soldato di leva aveva chiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi della Legge 206/2005. L’uomo era rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto il 30 giugno 1985. Dopo aver terminato il suo turno di guardia armata presso uno stabilimento militare, era a bordo di un autocarro dell’esercito per tornare al corpo di guardia. Durante il tragitto, il veicolo uscì di strada e si ribaltò, causando al militare un trauma cranico le cui conseguenze invalidanti si manifestarono e aggravarono nel tempo.
Il Tribunale di primo grado aveva già respinto la sua richiesta, sostenendo che l’incidente non fosse riconducibile alle specifiche fattispecie previste dalla legge per le vittime del dovere, in particolare quella relativa alla “vigilanza ad infrastrutture civili e militari”. L’ex militare ha quindi proposto appello, insistendo sul fatto che il trasporto fosse parte integrante del contesto operativo del suo servizio a rischio.
La Decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello di Perugia ha rigettato l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. I giudici hanno stabilito che l’incidente, pur essendo indubbiamente avvenuto per “causa di servizio”, non rappresentava la concretizzazione di uno dei rischi specifici e qualificati che la normativa sulla vittima del dovere intende tutelare.
La Corte ha chiarito che la legge protegge il personale impegnato in attività che comportano un’esposizione a rischi superiori a quelli comuni. L’incidente stradale occorso durante un trasferimento, sebbene funzionale al servizio, è stato classificato come un rischio generico della circolazione, non direttamente collegato ai pericoli specifici della vigilanza armata, come l’uso delle armi o la difesa del sito.
Le motivazioni della Corte per lo status di vittima del dovere
Le motivazioni della Corte si basano su una rigorosa interpretazione della normativa e su consolidati orientamenti della Corte di Cassazione. I punti chiave sono:
La Distinzione tra “Causa di Servizio” e Rischio Specifico
Il punto centrale della decisione è la netta distinzione tra il concetto di “causa di servizio” e quello di evento che dà diritto allo status di vittima del dovere. Mentre la “causa di servizio” si configura ogni volta che un infortunio avviene in occasione del lavoro, lo status di vittima del dovere richiede un quid pluris: la lesione deve derivare da un evento che è diretta espressione del peculiare rischio associato a determinate funzioni. L’incidente stradale, in questo caso, è stato ritenuto estraneo al rischio specifico connaturato all’attività di sorveglianza armata.
Analisi del Rischio Concreto
La Corte ha specificato che il trasporto del militare era un’attività meramente strumentale per raggiungere o lasciare il luogo di servizio, non una parte integrante dell’operazione di vigilanza stessa. I giudici hanno citato precedenti giurisprudenziali in cui l’uso di un veicolo era stato considerato funzionale al rischio specifico, come durante un inseguimento di criminali o un’operazione di pattugliamento. Nel caso di specie, invece, il mezzo era utilizzato per un semplice trasferimento, esponendo il militare a un rischio comune a chiunque viaggi su strada, e non a un pericolo qualificato dalla sua funzione.
Le Conclusioni
La sentenza consolida un orientamento restrittivo e rigoroso: per ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere, non è sufficiente dimostrare che un infortunio sia avvenuto durante l’orario di servizio o in un contesto genericamente collegato ad esso. È indispensabile provare che l’evento dannoso sia la materializzazione di un rischio specifico, eccezionale e intrinsecamente legato a una delle attività ad alto rischio elencate dalla legge. Un incidente stradale durante un trasferimento ordinario, pertanto, non rientra in questa casistica, restando confinato nell’ambito della semplice “causa di servizio”, che dà diritto a tutele differenti e meno significative.
Un incidente stradale durante il servizio dà automaticamente diritto allo status di vittima del dovere?
No. Secondo la sentenza, un incidente stradale, pur potendo essere riconosciuto come avvenuto per “causa di servizio”, non conferisce automaticamente lo status di vittima del dovere. È necessario che l’incidente sia la diretta conseguenza di un rischio specifico e qualificato dell’attività tutelata, e non un rischio generico come quello della circolazione stradale.
Qual è la differenza tra “causa di servizio” e i requisiti per essere riconosciuti “vittima del dovere”?
La “causa di servizio” sussiste quando un infortunio avviene in occasione del servizio. Per essere riconosciuti “vittima del dovere”, invece, l’infortunio deve essere la “concretizzazione” di un rischio speciale, tipicamente proprio di determinate attività pericolose elencate dalla legge (es. contrasto alla criminalità, vigilanza armata). Si tratta di un requisito più stringente.
Perché il trasporto del militare non è stato considerato parte dell’attività di vigilanza a rischio specifico?
La Corte ha ritenuto che il trasporto del militare dalla postazione di guardia alla caserma fosse un’attività meramente strumentale e accessoria. L’uso dell’autocarro non era finalizzato allo svolgimento diretto del servizio di sorveglianza (come sarebbe stato in un’operazione di pattugliamento o inseguimento), ma era un semplice mezzo di trasporto. Pertanto, il rischio corso era quello comune della circolazione stradale e non quello specifico della vigilanza armata.