Vittima del Dovere: lo Status è per Sempre, i Benefici Economici No
Il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere è un diritto che non si estingue mai con il passare del tempo. Tuttavia, le pretese economiche che da esso derivano sono soggette alla prescrizione decennale. Questa è la fondamentale distinzione operata dal Tribunale di Venezia in una recente sentenza, che chiarisce un punto cruciale per tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e i dipendenti pubblici che subiscono lesioni in servizio.
Il caso analizzato offre uno spaccato dettagliato su come la giurisprudenza bilancia la tutela di una condizione personale permanente con le regole sulla certezza dei rapporti giuridici economici.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine nel lontano 1° maggio 1992, quando un Sostituto Commissario della Polizia di Stato, all’epoca in servizio, intervenne per sedare una rissa in un locale pubblico di Mestre. Durante l’intervento, l’agente fu aggredito da due individui, riportando lesioni personali (policontusioni cranio-facciali, al rachide cervicale e alla spalla sinistra) che vennero successivamente riconosciute come dipendenti da causa di servizio.
Molti anni dopo, nel 2018, l’agente presentava domanda per ottenere il riconoscimento dello status di “Vittima del Dovere” e i relativi benefici. Con provvedimento del 2020, l’Amministrazione rigettava l’istanza, sostenendo che il diritto si fosse estinto per prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 del codice civile.
La Posizione delle Parti e lo Status di Vittima del Dovere
Il ricorrente ha impugnato il diniego, basando la sua difesa su un principio affermato dalla Corte di Cassazione: lo status di Vittima del Dovere è una condizione giuridica imprescrittibile. Secondo questa tesi, si deve distinguere tra l’azione per l’accertamento dello status, che non ha limiti di tempo, e la richiesta dei singoli ratei o prestazioni economiche, che invece sono soggetti alla prescrizione decennale.
L’Amministrazione, di contro, sosteneva che il diritto fosse interamente soggetto a prescrizione e che, in ogni caso, non fossero state provate le particolari condizioni di rischio richieste dalla normativa per il riconoscimento dello status. In subordine, chiedeva che venisse dichiarata la prescrizione dei benefici economici maturati oltre i dieci anni precedenti la domanda.
La Decisione del Tribunale
Il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso, seppur parzialmente, aderendo all’orientamento più recente e consolidato della Corte di Cassazione. Il giudice ha affermato che i fatti, ampiamente documentati dagli atti di servizio e sanitari, integravano pienamente i presupposti per il riconoscimento richiesto: l’agente era stato aggredito mentre svolgeva un’attività di contrasto alla criminalità e di mantenimento dell’ordine pubblico.
Il punto centrale della sentenza, tuttavia, è la distinzione tra status e diritti patrimoniali.
Le Motivazioni della Sentenza
Il giudice ha chiarito che lo status di Vittima del Dovere, ai sensi della Legge 266/2005, ha natura di “status” in senso proprio. Non si tratta di un mero diritto di credito, ma di una qualità permanente della persona, che discende da un evento lesivo subito nell’adempimento del proprio dovere. In quanto tale, il diritto al suo accertamento è imprescrittibile, così come lo sono i diritti della personalità, ai sensi dell’art. 2934, comma 2, del codice civile.
Diversa è la natura dei benefici economici che conseguono a tale riconoscimento. Questi sono diritti di credito e, come tali, sono soggetti alla prescrizione ordinaria di dieci anni. Il termine di prescrizione per questi diritti decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso specifico, la domanda amministrativa era stata presentata nel 2018. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato prescritta la pretesa relativa alla speciale elargizione una tantum (un beneficio economico da liquidare in un’unica soluzione) perché il diritto a richiederla era sorto nel 1992.
Al contrario, il Tribunale ha riconosciuto al ricorrente la spettanza di tutti gli altri benefici non soggetti a prescrizione o la cui richiesta non era ancora prescritta, tra cui:
- Esenzione dall’imposta sui redditi per i trattamenti pensionistici.
- Diritto all’assistenza psicologica.
- Esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
- Benefici in materia di assunzioni dirette e borse di studio.
Conclusioni
La sentenza del Tribunale di Venezia consolida un principio di fondamentale importanza: chi ha subito un’infermità per causa di servizio in circostanze che lo qualificano come Vittima del Dovere può richiederne il riconoscimento in qualsiasi momento, senza temere decadenze. Questa pronuncia offre una tutela duratura e incisiva, riconoscendo che il sacrificio subito al servizio dello Stato conferisce una qualità che non può essere cancellata dal tempo. Tuttavia, è fondamentale agire tempestivamente se si vogliono ottenere i benefici economici, poiché questi restano ancorati alle regole della prescrizione decennale. La decisione rappresenta un giusto equilibrio tra la protezione dei diritti fondamentali della persona e la necessità di certezza nei rapporti patrimoniali con la Pubblica Amministrazione.
Il diritto a essere riconosciuto “Vittima del Dovere” può cadere in prescrizione?
No, secondo la sentenza, il diritto all’accertamento dello status di Vittima del Dovere è imprescrittibile, in quanto attiene a una qualità permanente della persona e non a un semplice diritto economico.
Una volta ottenuto lo status di “Vittima del Dovere”, tutti i benefici economici sono dovuti retroattivamente?
No, i singoli diritti di credito (come assegni o elargizioni una tantum) che derivano dallo status sono soggetti alla prescrizione decennale. Sono esigibili solo quelli il cui diritto non si è prescritto al momento della domanda amministrativa. Nel caso di specie, l’elargizione una tantum è stata ritenuta prescritta.
Quali condizioni sono necessarie per essere riconosciuti “Vittima del Dovere”?
È necessario aver subito un’invalidità permanente in attività di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi specifici, come il contrasto alla criminalità o lo svolgimento di servizi di ordine pubblico. È sufficiente che l’evento dannoso sia avvenuto in tale contesto, senza che sia richiesta la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito nei compiti istituzionali.