Vittima del dovere amianto: il diritto al risarcimento per patologie polmonari
Il riconoscimento dello status di vittima del dovere amianto rappresenta un pilastro fondamentale della tutela per i servitori dello Stato. Recentemente, la Corte d’Appello di Genova ha affrontato un caso emblematico riguardante un ex militare che, a seguito di un’esposizione prolungata alla fibra killer, ha sviluppato una grave patologia polmonare, vedendosi inizialmente contestare il grado di invalidità e il nesso di causalità.
Il caso: esposizione professionale e insorgenza della malattia
I fatti riguardano un ex dipendente militare che aveva prestato servizio in ambienti caratterizzati da un’elevata presenza di polveri d’amianto. Già riconosciuto come “Equiparato a Vittima del Dovere”, l’uomo aveva citato in giudizio l’amministrazione per accertare il nesso causale tra una nuova infermità, una “iperplasia adenomatosa atipica”, e la pregressa esposizione lavorativa.
Il ricorrente chiedeva che tale patologia fosse considerata un aggravamento della sua condizione, con conseguente ricalcolo dell’invalidità complessiva secondo i criteri del D.P.R. n. 181/2009. L’amministrazione resistente, tuttavia, sosteneva che la malattia fosse da attribuire esclusivamente all’abitudine al fumo del soggetto, cercando di escludere la responsabilità professionale.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello ha respinto il ricorso dell’amministrazione, confermando integralmente la sentenza di primo grado. La decisione si è basata su approfondite Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU) che hanno evidenziato come l’esposizione all’amianto sia stata un fattore decisivo nella genesi della lesione pre-cancerosa.
I giudici hanno chiarito che, sebbene il fumo di sigaretta possa aver contribuito, l’interazione sinergica tra l’abitudine tabagica e l’amianto ha incrementato in modo statisticamente significativo il rischio di sviluppo della patologia. Pertanto, il diritto ai benefici per la vittima del dovere amianto deve essere garantito ogniqualvolta il servizio abbia avuto un ruolo determinante, anche se non esclusivo.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte poggiano sulla validità scientifica dei “Criteri di Helsinki”, secondo i quali un tumore o una lesione polmonare pre-neoplastica devono essere ragionevolmente attribuiti all’esposizione all’amianto se questa è stata significativa. Il CTU ha precisato che la lesione riscontrata è un precursore dell’adenocarcinoma polmonare e che la sua insorgenza, in assenza di amianto, non si sarebbe manifestata con le stesse modalità. Inoltre, la Corte ha validato il calcolo dell’invalidità al 36%, includendo il danno biologico e il danno morale, ritenendo inadeguati i criteri riduttivi inizialmente proposti dall’amministrazione.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza ribadiscono un principio di equità: il militare che contrae una patologia a causa dell’ambiente di lavoro insalubre deve essere tutelato integralmente. La conferma del 36% di invalidità comporta l’obbligo per l’amministrazione di corrispondere le provvidenze economiche e la Speciale Elargizione rapportate all’effettivo grado di menomazione accertato. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di un’analisi peritale rigorosa che non si fermi a pregiudizi extra-professionali, come il fumo, quando l’esposizione a sostanze tossiche è conclamata.
Cosa succede se un ex militare contrae malattie polmonari dopo il servizio?
Il soggetto può richiedere il riconoscimento di vittima del dovere se dimostra che la patologia è collegata all’esposizione ad amianto o altre sostanze tossiche subita durante l’attività lavorativa.
Il fumo di sigaretta esclude il risarcimento per chi è vittima del dovere amianto?
No, il fumo non esclude il diritto al beneficio se l’esposizione professionale all’amianto ha agito come concausa determinante o sinergica nello sviluppo della patologia.
Come viene calcolata la percentuale di invalidità in questi casi?
L’invalidità viene determinata sommando il danno biologico e il danno morale secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 181/2009 e dalle tabelle medico-legali vigenti.