Vendita con riserva di gradimento: il pagamento rateale vale come accettazione
Nel commercio di materie prime, come i materiali lapidei, è frequente che la merce venga consegnata “in conto visione”. Giuridicamente, questa pratica viene spesso ricondotta alla vendita con riserva di gradimento, una fattispecie disciplinata dal Codice Civile che lascia al compratore la facoltà di esaminare il bene prima di vincolarsi definitivamente. Tuttavia, una recente sentenza della Corte d’Appello di Genova chiarisce che tale libertà non è illimitata e può cessare anche senza una dichiarazione formale.
La struttura della vendita con riserva di gradimento
Secondo l’articolo 1520 del Codice Civile, quando si pattuisce una vendita con riserva di gradimento, il contratto non si perfeziona finché il compratore non comunica il proprio gradimento al venditore. Se la merce è già presso il compratore e questi non si pronuncia entro il termine stabilito (o entro un termine congruo secondo gli usi), la legge prevede che la merce si consideri di suo gradimento.
Nel caso analizzato, una società acquirente aveva ricevuto diversi blocchi di marmo, iniziando a pagare il prezzo in sei tranches. Solo al momento dell’ultima rata, dopo sei mesi dalla consegna, la società aveva inviato una comunicazione formale di mancato gradimento, rifiutandosi di saldare il residuo.
Quando il pagamento conferma la vendita con riserva di gradimento
Il punto centrale della controversia riguardava il valore dei pagamenti parziali effettuati. L’acquirente sosteneva che, non essendo mai stato formalizzato un termine per il gradimento, il contratto non potesse dirsi concluso. Di parere opposto la Corte d’Appello, la quale ha evidenziato che il pagamento di ben cinque rate su sei costituisce un “fatto concludente” incompatibile con la volontà di rifiutare la merce.
In una vendita con riserva di gradimento, il pagamento del prezzo, o di una parte significativa di esso, senza alcuna riserva contestuale, manifesta implicitamente il gradimento del bene. Non è infatti logicamente ammissibile che un soggetto paghi per mesi una fornitura che non ha ancora accettato o che ritiene non idonea.
Profili processuali: la notifica via PEC
La sentenza affronta anche una questione di rito rilevante: la notifica dell’appello effettuata a un indirizzo PEC non più presente nel ReGIndE (il registro ufficiale), ma comunque riferibile al difensore poiché inserito in altri indici pubblici. La Corte ha ribadito che tale errore non rende la notifica inesistente, bensì semplicemente nulla.
Poiché la controparte si era regolarmente costituita in giudizio, il vizio è stato sanato per il raggiungimento dello scopo, permettendo alla Corte di passare all’esame del merito della vicenda commerciale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte d’Appello si fondano sulla valutazione complessiva della condotta delle parti. Il Collegio ha rilevato che la prassi commerciale consolidata tra le società prevedeva il controllo della merce al momento dello scarico nel piazzale. Le testimonianze dei dipendenti hanno confermato che i blocchi venivano visionati immediatamente e che l’emissione della fattura seguiva l’accettazione della fornitura.
Inoltre, il fatto che l’acquirente avesse accettato la cessione del credito operata dal venditore presso un istituto bancario, senza sollevare alcuna obiezione sull’esistenza del debito, ha ulteriormente rafforzato la prova dell’avvenuto perfezionamento del contratto. La comunicazione di mancato gradimento inviata dopo sei mesi è stata quindi giudicata tardiva e strumentale.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, condannando l’acquirente al pagamento dell’ultima rata inevasa. Il principio stabilito è chiaro: nella vendita con riserva di gradimento, il compratore non può tenere un comportamento ambiguo per un tempo irragionevole. Se si inizia a pagare il prezzo pattuito secondo le scadenze, si sta manifestando il gradimento della merce e il contratto deve considerarsi pienamente concluso e vincolante.
Cosa succede se notifico un atto a una PEC vecchia ma ancora riferibile al difensore?
La notifica è considerata nulla ma non inesistente. Se il destinatario si costituisce in giudizio, il vizio viene sanato perché l’atto ha raggiunto il suo scopo.
Il pagamento delle rate può sostituire la dichiarazione di gradimento della merce?
Sì, il pagamento del prezzo è considerato un fatto concludente che manifesta in modo inequivocabile la volontà del compratore di accettare la merce, perfezionando il contratto.
È possibile contestare la qualità dei beni dopo sei mesi dalla consegna in conto visione?
No, se nel frattempo sono stati effettuati pagamenti parziali senza riserve, la contestazione è tardiva poiché il gradimento si considera già espresso implicitamente.