Soccorso in Mare ed Espulsione: Quando non c’è Sottrazione ai Controlli di Frontiera
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6594/2024 offre un chiarimento cruciale sulla nozione di sottrazione controlli frontiera in relazione agli sbarchi a seguito di operazioni di soccorso in mare. La Suprema Corte ha stabilito che un cittadino straniero, soccorso e successivamente identificato dalle autorità italiane, non può essere considerato come colui che si è sottratto ai controlli, invalidando così il presupposto per il decreto di espulsione.
I Fatti del Caso
Un cittadino straniero, dopo essere entrato in Italia, veniva raggiunto da un provvedimento di trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR). Tale provvedimento si basava su un decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Inizialmente, il trattenuto aveva manifestato l’intenzione di raggiungere la Francia e di non voler richiedere la protezione internazionale. Successivamente, formalizzava una domanda di protezione, che il Tribunale di Torino riteneva strumentale, presentata al solo fine di ritardare l’espulsione. Il Tribunale convalidava quindi il trattenimento, ritenendo che l’ingresso irregolare, l’allontanamento volontario da un hotspot e la mancanza di documenti integrassero i presupposti per l’espulsione.
Il Ricorso in Cassazione
Il cittadino straniero ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la legittimità della convalida del trattenimento. Il motivo principale del ricorso si fondava su un vizio del decreto di espulsione presupposto: l’errata applicazione della fattispecie della sottrazione controlli frontiera. Il ricorrente sosteneva che, essendo stato soccorso in mare e identificato dalle autorità al momento dello sbarco tramite fotosegnalamento, non si era sottratto ad alcun controllo. Al contrario, era stato proprio lo Stato a prenderlo in carico.
La Sottrazione ai Controlli di Frontiera secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente la tesi del ricorrente. I giudici hanno chiarito la distinzione fondamentale prevista dal Testo Unico sull’Immigrazione (d.lgs. 286/98). La legge distingue tra chi entra nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera (art. 13, comma 2, lett. a) e chi vi entra pur essendo stato sottoposto a controlli che, per errore, non hanno rilevato ostacoli (art. 13, comma 2, lett. b). La prima ipotesi, quella della sottrazione controlli frontiera, può essere integrata solo quando non sia stato effettuato alcun controllo sull’ingresso da parte delle autorità preposte.
Le Motivazioni della Sentenza
Nel caso specifico, lo straniero era stato tratto in salvo durante un’operazione di soccorso navale, sbarcato e sottoposto a identificazione e fotosegnalamento. Questo iter, secondo la Corte, rappresenta un’attività di controllo da parte dello Stato. Anche se lo sbarco non avviene presso un valico di frontiera regolare e lo straniero è privo di documenti, l’intervento delle autorità impedisce di configurare una vera e propria elusione dei controlli. L’omessa verifica di questa circostanza da parte del giudice di merito ha reso la motivazione dell’ordinanza impugnata assolutamente inadeguata.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che, trovandosi di fronte a una persona ammessa temporaneamente nel territorio per necessità di pubblico soccorso, l’autorità amministrativa (il Questore) avrebbe dovuto emettere un provvedimento di “respingimento differito” con accompagnamento alla frontiera, come previsto dall’art. 10 del d.lgs. 286/1998. La mancata adozione di questo specifico provvedimento e l’emissione, invece, di un decreto di espulsione basato su un presupposto inesistente (la sottrazione ai controlli) determina la nullità radicale dell’atto.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale. Questa decisione sancisce un principio di diritto di grande importanza: il soccorso in mare, seguito dall’identificazione dello straniero da parte delle autorità, non costituisce una sottrazione controlli frontiera. Di conseguenza, un decreto di espulsione basato su tale motivazione è illegittimo, così come lo è il conseguente provvedimento di trattenimento in un CPR. La sentenza chiarisce gli strumenti giuridici corretti che l’amministrazione deve utilizzare in queste circostanze, garantendo una maggiore tutela dei diritti e una corretta applicazione della legge.
Uno straniero soccorso in mare e poi identificato dalle autorità si sottrae ai controlli di frontiera?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’operazione di soccorso navale seguita da identificazione e fotosegnalamento costituisce un’attività di controllo da parte dello Stato e, pertanto, esclude la fattispecie della sottrazione ai controlli di frontiera.
È valido un decreto di espulsione basato sulla sottrazione ai controlli di frontiera se lo straniero è stato soccorso in mare?
No, non è valido. La Corte ha stabilito che la mancata adozione del corretto provvedimento (respingimento differito) e l’emissione di un decreto di espulsione basato sul presupposto errato della sottrazione ai controlli determina la nullità radicale del provvedimento di espulsione.
Quale provvedimento dovrebbe emettere l’autorità in caso di soccorso e sbarco di uno straniero senza documenti?
L’autorità competente, in questo caso il Questore, dovrebbe emettere un provvedimento di respingimento c.d. differito, ovvero un ordine di lasciare il territorio con accompagnamento alla frontiera, come previsto dall’art. 10, comma 2, lett. b) del d.lgs. 286/1998.