Sgravio contributivo: basta l’iscrizione in lista di mobilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha risolto un dubbio importante in materia di sgravio contributivo per assunzione. La vicenda chiarisce i requisiti necessari per accedere ai benefici previsti dalla vecchia normativa per chi assumeva lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Il caso specifico riguardava un’assunzione avvenuta nel 2016, poco prima che il sistema delle liste di mobilità venisse definitivamente superato.
I fatti del caso: un’assunzione contestata
La storia inizia quando un’Azienda assume a tempo indeterminato una Lavoratrice. La Lavoratrice era regolarmente iscritta nelle liste di mobilità, un requisito che, secondo una vecchia legge (la n. 223/1991), dava diritto a un consistente sgravio sui contributi previdenziali per il datore di lavoro. Tuttavia, al momento dell’assunzione, la Lavoratrice non percepiva più la specifica indennità di mobilità, ma la più recente indennità di disoccupazione NASpI. L’Ente Previdenziale, basandosi su questo dettaglio, ha contestato il diritto dell’Azienda a usufruire dello sgravio più vantaggioso. Secondo l’Ente, si sarebbe dovuta applicare una legge successiva (la n. 92/2012), meno favorevole, proprio perché la lavoratrice riceveva un sussidio diverso da quello di mobilità.
Il conflitto tra due normative sullo sgravio contributivo per assunzione
Il cuore del problema era un conflitto tra due leggi. Da un lato, la Legge n. 223/1991, che concedeva un forte incentivo all’assunzione di lavoratori in mobilità, richiedendo come unico presupposto la loro iscrizione nelle apposite liste. Dall’altro, la Legge n. 92/2012 (la cosiddetta Riforma Fornero), che aveva introdotto un beneficio diverso e meno generoso. L’Ente Previdenziale sosteneva che la percezione della NASpI facesse ricadere il caso nella seconda normativa. L’Azienda, invece, insisteva che, essendo l’assunzione avvenuta nel 2016 (periodo di vigenza della vecchia norma), l’unico fattore determinante fosse l’iscrizione della Lavoratrice nelle liste di mobilità, a prescindere dal tipo di sussidio percepito.
Le motivazioni: la Cassazione fa chiarezza sullo sgravio contributivo
La Corte di Cassazione ha dato piena ragione all’Azienda. I giudici hanno stabilito un principio di diritto molto chiaro. Per tutte le assunzioni perfezionate fino al 31 dicembre 2016, il regime più favorevole previsto dalla Legge n. 223/1991 si applica a condizione che il lavoratore sia iscritto nelle liste di mobilità. La Corte ha specificato che la legge non richiedeva, come condizione aggiuntiva, la percezione della specifica indennità di mobilità. Allo stesso modo, la legge non escludeva il beneficio se il lavoratore percepiva un diverso trattamento di disoccupazione, come la NASpI. L’unico, essenziale presupposto era l’iscrizione del lavoratore in quelle liste. Pertanto, l’interpretazione dell’Ente Previdenziale è stata giudicata errata.
Le conclusioni: l’Azienda vince la causa
L’esito finale è stato il rigetto del ricorso dell’Ente Previdenziale. La Corte ha confermato il diritto dell’Azienda a beneficiare dello sgravio contributivo per assunzione secondo la normativa più vantaggiosa. In pratica, l’Azienda non dovrà versare i contributi che l’Ente le aveva richiesto. La decisione ha anche stabilito la compensazione delle spese legali, una scelta motivata dal fatto che il principio di diritto applicato si è consolidato solo dopo l’inizio della causa. Questa sentenza rappresenta un importante precedente per tutti i casi simili sorti nel periodo di transizione tra i vecchi e i nuovi ammortizzatori sociali.
Un’azienda ha diritto allo sgravio se assume un lavoratore in mobilità che percepisce la NASpI?
Secondo questa sentenza, per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2016, la risposta è sì. L’unico requisito fondamentale era l’iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità, non il tipo di sussidio ricevuto.
Qual era il punto centrale della disputa legale?
Il disaccordo verteva su quale legge applicare. L’Ente Previdenziale riteneva applicabile una norma più recente e meno vantaggiosa perché la lavoratrice riceveva la NASpI. L’azienda sosteneva invece il suo diritto ad applicare la vecchia norma, più favorevole, legata solo all’iscrizione nelle liste.
Questa regola vale anche per le assunzioni fatte oggi?
No, questa sentenza chiarisce il diritto per un periodo transitorio conclusosi il 31 dicembre 2016. Le attuali normative sugli incentivi alle assunzioni sono diverse e non prevedono più le liste di mobilità.