Sanzione Eccesso di Velocità in Navigazione: Un Caso di Appello Concluso con una Rinuncia
Ricevere una sanzione per eccesso di velocità è una situazione comune sulla terraferma, ma cosa succede quando la presunta infrazione avviene sull’acqua? Le regole e gli strumenti di misurazione sono gli stessi? Un recente provvedimento del Tribunale di Venezia offre spunti interessanti su queste domande, sebbene la controversia si sia conclusa prima di una decisione di merito, a seguito della rinuncia all’appello da parte dell’amministrazione.
I Fatti del Caso
Tutto ha inizio con un verbale di accertamento elevato dalla Polizia Locale nei confronti del proprietario di una pilotina. L’accusa era di aver superato il limite di velocità di 7 km/h in un canale di Venezia, navigando a una velocità stimata tra 11 e 20 km/h. La misurazione era stata effettuata tramite un dispositivo Telelaser, modello Trucam. A seguito del verbale, veniva emessa un’ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una somma di denaro.
Il proprietario dell’imbarcazione si opponeva in primo grado davanti al Giudice di Pace, il quale accoglieva il ricorso e annullava sia l’ordinanza che il verbale presupposto. La motivazione principale del Giudice di Pace si fondava sulla presunta illeggibilità dei fotogrammi prodotti dal Telelaser.
L’amministrazione pubblica, ritenendo errata la decisione, proponeva appello al Tribunale.
Le Argomentazioni in Appello e la contestata Sanzione per Eccesso di Velocità
Nel giudizio d’appello, le posizioni delle parti erano nettamente contrapposte, toccando punti cruciali sulla validità della sanzione per eccesso di velocità in ambito nautico.
La posizione dell’Amministrazione appellante
L’ente pubblico sosteneva la piena legittimità del proprio operato, basandosi su due argomenti principali:
- Leggibilità delle prove: I fotogrammi e i rilievi fotografici erano, a loro dire, perfettamente leggibili e sufficienti a identificare l’imbarcazione e l’infrazione.
- Inapplicabilità analogica del Codice della Strada: L’amministrazione affermava che le norme del Codice della Strada, come quelle sulla preventiva segnalazione delle postazioni di controllo (i cartelli “controllo elettronico della velocità”), non si applicano alla navigazione. Inoltre, sosteneva di aver provato la corretta omologazione e taratura del Telelaser, anche se i certificati prodotti si riferivano a verifiche su autoveicoli.
La posizione della parte appellata
Il proprietario dell’imbarcazione ribatteva punto su punto, difendendo la sentenza di primo grado:
- Illegibilità e dubbi sulla prova: Veniva confermata l’assoluta illeggibilità dei rilevamenti e si contestava la violazione in ogni suo aspetto.
- Necessità di omologazione specifica: Il decreto di omologazione del Telelaser, basato sul Codice della Strada, non sarebbe valido per la navigazione. Sarebbe stato necessario un decreto specifico ai sensi del Codice della Navigazione. Anche i certificati di taratura erano contestati in quanto relativi a verifiche su veicoli terrestri e non su natanti.
- Applicazione analogica favorevole: Si sosteneva che, in assenza di norme specifiche nel diritto della navigazione, si dovesse applicare per analogia il diritto civile e, di conseguenza, i principi di trasparenza del Codice della Strada, inclusa la tolleranza strumentale di 5 km/h (e non i 2 km/h applicati) e l’obbligo di presegnalazione.
La Decisione del Tribunale: Rinuncia all’Appello e Cessazione del Contendere
Quando la causa sembrava pronta per una decisione nel merito, è avvenuto un colpo di scena. Le parti, attraverso note scritte, hanno comunicato congiuntamente al Tribunale la rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado da parte dell’appellato e, contestualmente, la rinuncia all’appello da parte dell’amministrazione. Hanno inoltre concordato la compensazione integrale delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.
Preso atto della volontà delle parti, il Tribunale non ha potuto fare altro che dichiarare “cessata la materia del contendere”.
Le Motivazioni
Le motivazioni della decisione del Tribunale sono puramente procedurali. Il giudice ha constatato che la rinuncia all’impugnazione da parte dell’appellante e la rinuncia agli effetti della sentenza da parte dell’appellato hanno fatto venire meno l’oggetto stesso del giudizio. Di conseguenza, non c’era più una controversia su cui pronunciarsi. La decisione si limita a formalizzare questo esito, confermando l’ordinanza ingiunzione opposta (per effetto della rinuncia dell’appellato) e disponendo la compensazione delle spese come concordato tra le parti.
Conclusioni
Sebbene il caso non si sia concluso con una sentenza che stabilisce un principio di diritto sulla validità del Telelaser in acqua o sull’applicazione del Codice della Strada alla navigazione, l’esito offre importanti riflessioni. La rinuncia all’appello da parte dell’amministrazione potrebbe essere interpretata come un segnale di incertezza sulla solidità delle proprie argomentazioni, specialmente riguardo all’omologazione e alla taratura dello strumento per un uso non stradale. Per i diportisti, questo caso sottolinea l’importanza di verificare sempre la correttezza formale e sostanziale degli accertamenti, contestando ogni aspetto dubbio, dalla leggibilità delle prove alla validità tecnica e giuridica degli strumenti utilizzati. La controversia sulla sanzione per eccesso di velocità in contesti non stradali rimane un campo aperto e ricco di complessità giuridiche.
Le norme del Codice della Strada, come la presegnalazione degli autovelox, si applicano anche alla navigazione?
Secondo la tesi difensiva dell’appellato, in assenza di norme specifiche nel Codice della Navigazione, i principi di trasparenza del Codice della Strada dovrebbero essere applicati per analogia. L’amministrazione pubblica, invece, sosteneva il contrario. La sentenza non ha deciso sul punto a causa della rinuncia all’appello.
Uno strumento come il Telelaser, omologato per l’uso stradale, è automaticamente valido per rilevare la velocità delle imbarcazioni?
La difesa dell’appellato ha sostenuto che l’omologazione ai sensi del Codice della Strada non è sufficiente, richiedendo un’omologazione specifica basata sul Codice della Navigazione. Anche i certificati di taratura, se riferiti a test su autoveicoli, sono stati contestati. La questione è rimasta irrisolta.
Cosa succede se la parte che ha fatto appello decide di rinunciare al giudizio?
Se l’appellante rinuncia all’impugnazione e l’altra parte accetta (in questo caso, rinunciando agli effetti della sentenza favorevole di primo grado), il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Il processo si conclude senza una decisione sul merito della questione, e gli effetti vengono regolati dall’accordo tra le parti, come la compensazione delle spese.