Rimborso accise energia: sì alla richiesta diretta al fornitore
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha consolidato un principio fondamentale per i consumatori: il diritto al rimborso accise energia versate e non dovute può essere esercitato direttamente nei confronti della società fornitrice. Questa pronuncia chiarisce la dinamica della restituzione delle addizionali provinciali sull’energia elettrica, dichiarate incompatibili con il diritto dell’Unione Europea, e rafforza la tutela del consumatore finale.
I fatti del caso
Una società operante nel settore turistico si è rivolta al Giudice di Pace per ottenere la restituzione di una somma, pagata tra il 2010 e il 2011, a titolo di addizionali provinciali sull’accisa per l’energia elettrica. Tali somme, addebitate in fattura dalla società fornitrice di energia elettrica, erano state richieste in violazione della Direttiva europea 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il Giudice di Pace ha accolto la richiesta, emettendo un decreto ingiuntivo. La società energetica ha proposto opposizione, sostenendo l’insussistenza del diritto alla restituzione e l’impossibilità per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in un rapporto tra privati. L’opposizione è stata respinta sia in primo grado che in appello. Il Tribunale, anzi, ha condannato la società fornitrice anche al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Di qui, il ricorso in Cassazione.
La questione del rimborso accise energia di fronte alla Cassazione
La società ricorrente ha basato il suo ricorso su cinque motivi principali. Tra questi, spiccavano la presunta violazione delle norme sulla ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.), sostenendo che i pagamenti erano avvenuti sulla base di un contratto valido, e il principio della cosiddetta ‘inefficacia orizzontale’ delle direttive UE, secondo cui una direttiva non può essere fatta valere in una controversia tra privati. Inoltre, contestava la condanna al pagamento delle spese legali, data la complessità e l’incertezza giurisprudenziale sulla materia.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Gli Ermellini hanno ribadito il proprio orientamento consolidato in materia. Hanno chiarito che quando una norma nazionale (in questo caso, quella che istituiva l’addizionale provinciale) viene dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, essa perde la sua efficacia sin dall’origine (ex tunc).
Di conseguenza, il pagamento effettuato dal consumatore al fornitore perde la sua ‘causa giustificatrice’. Diventa un pagamento non dovuto (indebito oggettivo) e, come tale, il consumatore (solvens) ha il diritto di chiederne la restituzione direttamente a chi lo ha ricevuto (accipiens), ovvero la società fornitrice di energia.
La Corte ha specificato che spetterà poi alla società fornitrice rivalersi nei confronti dello Stato per recuperare le somme rimborsate al cliente. Viene così superata l’eccezione sull’inefficacia orizzontale delle direttive, poiché il diritto alla restituzione si fonda sulla norma interna dell’art. 2033 c.c., la cui applicabilità deriva dalla caducazione retroattiva della norma impositiva.
Infine, per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha ricordato che la decisione sulla loro compensazione o condanna rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizi specifici, qui non riscontrati.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento conferma un percorso giurisprudenziale ormai stabile e favorevole al consumatore. Chiunque abbia pagato addizionali sulle accise per l’energia elettrica, successivamente dichiarate illegittime, può agire direttamente contro il proprio fornitore per ottenerne la restituzione, entro il termine di prescrizione ordinario di dieci anni. Questa decisione semplifica l’iter per il recupero delle somme e pone l’onere di rivalsa verso lo Stato a carico del soggetto che ha materialmente riscosso l’imposta, ovvero il fornitore di energia.
Un consumatore può chiedere il rimborso di accise illegittime direttamente al proprio fornitore di energia?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che il consumatore finale che ha corrisposto un’imposta (come le addizionali provinciali) riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea è legittimato a esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti del fornitore di energia.
Perché il fornitore deve rimborsare una tassa che ha solo riscosso per conto dello Stato?
Perché, secondo la Corte, la dichiarata illegittimità della norma che imponeva la tassa fa venire meno retroattivamente (ex tunc) la causa giustificatrice del pagamento. Nel rapporto tra chi ha pagato (il consumatore) e chi ha ricevuto il pagamento (il fornitore), tale pagamento risulta non dovuto ai sensi dell’art. 2033 c.c. Sarà poi il fornitore a potersi rivalere nei confronti dello Stato.
Il fornitore può evitare di pagare le spese legali se la questione giuridica era incerta?
No. La Corte ha stabilito che la decisione sulla condanna o compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La sola presenza di orientamenti giurisprudenziali discordanti non è sufficiente a giustificare la censura della decisione di condanna alle spese in sede di Cassazione.