Riapertura del fallimento dopo il concordato: le regole
La questione della riapertura del fallimento rappresenta uno dei temi più delicati del diritto concorsuale, specialmente quando si intreccia con l’istituto del concordato fallimentare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti fondamentali su quali siano i presupposti necessari per riattivare una procedura che era stata chiusa a seguito di un accordo con i creditori.
Il caso: somme accantonate e riapertura d’ufficio
La vicenda trae origine da una società che, dopo aver ottenuto l’omologazione di un concordato fallimentare ed essere tornata in bonis, aveva richiesto lo svincolo di somme accantonate durante la procedura per far fronte a contenziosi pendenti. Una volta vinti tali giudizi, la società reclamava il residuo. Tuttavia, il Tribunale, invece di limitarsi a decidere sulla destinazione delle somme, disponeva la riapertura del fallimento.
Questa decisione si scontrava con la natura stessa del concordato eseguito. La riapertura del fallimento non può essere una scelta discrezionale del giudice basata su presupposti generici, ma deve seguire un iter normativo rigoroso, specialmente quando la chiusura è avvenuta per via concordataria.
La distinzione tra riapertura ordinaria e post-concordato
L’art. 121 della legge fallimentare disciplina la riapertura ordinaria, legata a casi di chiusura per ripartizione finale o insufficienza di attivo. Tuttavia, la Suprema Corte sottolinea che queste regole non si applicano se il fallimento è stato chiuso tramite concordato. In tale scenario, la procedura è considerata unitaria e la sua chiusura è l’effetto diretto dell’omologazione.
Perché possa verificarsi la reviviscenza del fallimento originario, è indispensabile che l’evento che ne ha determinato la chiusura (il concordato) venga meno. Questo può accadere solo in due modi: attraverso la risoluzione per inadempimento o l’annullamento per frode.
Le motivazioni
I giudici di legittimità hanno evidenziato come l’art. 139 l.fall. richiami espressamente la riapertura solo come conseguenza degli artt. 137 (risoluzione) e 138 (annullamento). Non esiste una terza via. Se il concordato resta valido ed efficace, non è possibile riaprire il fallimento invocando le condizioni dell’art. 121 l.fall., poiché mancherebbe il presupposto logico-giuridico della rimozione dell’atto di chiusura.
Inoltre, la Corte ha ribadito che la riapertura produce una continuità con la vecchia procedura, consentendo ai vecchi creditori di insinuarsi nuovamente per il credito originario, detratto quanto già percepito. Tale meccanismo è incompatibile con un concordato ancora in vigore, che ha già cristallizzato i rapporti obbligatori tra le parti.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio. Il principio affermato è chiaro: in assenza di una pronuncia di risoluzione o annullamento del concordato fallimentare, il procedimento di riapertura del fallimento non può essere nemmeno instaurato. Questa decisione tutela la certezza del diritto e la stabilità degli atti concordatari, impedendo riaperture arbitrarie che danneggerebbero la stabilità economica della società tornata a operare sul mercato.
Si può riaprire un fallimento chiuso con concordato?
Sì, ma solo se il concordato viene preventivamente risolto per inadempimento o annullato per frode. Non si possono applicare le regole ordinarie di riapertura previste per altri casi di chiusura.
Cosa succede se avanzano somme dopo l’esecuzione del concordato?
Se il concordato è stato integralmente eseguito e il fallimento chiuso, le somme residue o accantonate per contenziosi vinti spettano solitamente alla società tornata in bonis, salvo diverse clausole del piano.
Quale mezzo di impugnazione si usa contro la riapertura?
Per le procedure soggette alla vecchia disciplina si utilizza il ricorso straordinario per cassazione, mentre per le procedure più recenti è previsto il reclamo alla Corte d’Appello.