Retribuzione di posizione: la Cassazione nega l’allineamento automatico
L’ordinanza n. 4571/2025 della Corte di Cassazione affronta un’importante questione relativa alla retribuzione di posizione dei segretari comunali. La Corte ha chiarito che, in caso di passaggio a un ente di fascia inferiore dopo un periodo di disponibilità, non è garantita la conservazione dell’allineamento stipendiale se nel nuovo incarico vengono meno i presupposti che lo giustificavano. Questa decisione definisce i confini del principio di conservazione del trattamento economico nel pubblico impiego.
I fatti del caso
Un segretario comunale, precedentemente in servizio presso una segreteria convenzionata di fascia A, percepiva una retribuzione di posizione comprensiva dell’allineamento previsto dall’art. 41, comma 5, del CCNL, che garantisce uno stipendio non inferiore a quello dei dirigenti sottoposti al suo coordinamento.
Terminata la convenzione, il segretario è stato prima collocato in disponibilità e successivamente nominato presso una nuova segreteria convenzionata, ma di fascia B, inferiore alla precedente. Il nuovo ente datore di lavoro ha corrisposto una retribuzione di posizione inferiore, escludendo la componente di allineamento, poiché in tale ente non erano presenti dirigenti da sovraintendere con una retribuzione superiore. Il segretario ha quindi agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della differenza retributiva, sostenendo di aver diritto a mantenere integralmente il trattamento economico precedentemente goduto.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del segretario, confermando la sentenza della Corte d’Appello. I giudici hanno stabilito che il diritto alla conservazione del trattamento economico, previsto dall’art. 43 del CCNL per i segretari che passano a un ente di fascia inferiore, non si estende automaticamente a tutte le componenti dello stipendio precedente, specialmente quelle di natura condizionale.
Analisi della retribuzione di posizione e il principio di conservazione
La controversia ruotava attorno all’interpretazione dell’art. 43 del CCNL, che elenca le “voci” stipendiali conservate in caso di disponibilità. Tra queste figura la “retribuzione di posizione”. La Corte ha operato una distinzione cruciale tra la “voce” retributiva e l'”importo” specifico percepito. Il CCNL garantisce la conservazione della voce, ma non necessariamente dell’importo esatto, che può variare in base alle specifiche condizioni dell’incarico.
La funzione dell’allineamento stipendiale
L’allineamento previsto dall’art. 41, comma 5, del CCNL non è una componente fissa e immutabile della retribuzione, ma ha una specifica funzione perequativa. Il suo scopo è assicurare che il segretario, che svolge compiti di coordinamento e supervisione sui dirigenti, percepisca una retribuzione adeguata a tale ruolo, ovvero non inferiore a quella dei dirigenti stessi.
Questa componente è quindi strettamente legata al contesto organizzativo dell’ente in cui il segretario opera. Se, come nel caso di specie, nel nuovo ente di destinazione non esistono le condizioni che giustificano tale allineamento (l’assenza di dirigenti da coordinare con retribuzione superiore), la maggiorazione non è dovuta.
Le motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha sottolineato che interpretare diversamente la norma porterebbe a una irragionevole cristallizzazione di un trattamento economico legato a un precedente incarico, anche quando le condizioni che lo giustificavano sono venute meno. Il diritto del segretario è quello di mantenere la “voce” retributiva di posizione, il cui valore sarà però determinato secondo le regole applicabili presso il nuovo ente. Pertanto, la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto del segretario a mantenere l’allineamento stipendiale dopo aver verificato l’insussistenza dei presupposti presso il nuovo comune, è stata ritenuta conforme ai principi e alla corretta interpretazione del CCNL.
Conclusioni
Questa ordinanza fornisce un’importante chiave di lettura per il trattamento economico dei segretari comunali e, più in generale, per i dipendenti pubblici in mobilità. La conservazione dello stipendio non è assoluta, ma va contestualizzata. Le componenti della retribuzione legate a specifiche funzioni o condizioni organizzative, come l’allineamento della retribuzione di posizione, non seguono automaticamente il dipendente nel nuovo incarico se in quest’ultimo mancano i presupposti oggettivi per la loro erogazione. La decisione ribadisce che la retribuzione deve sempre essere correlata alle effettive responsabilità e al contesto lavorativo in cui la prestazione viene resa.
Un segretario comunale che passa a un ente di fascia inferiore mantiene integralmente lo stipendio precedente?
No. Secondo la Cassazione, il segretario conserva le “voci” che compongono il trattamento economico (come la retribuzione di posizione), ma non necessariamente l’importo specifico percepito in precedenza. Le componenti variabili e condizionali, come l’allineamento, sono dovute solo se sussistono i presupposti nel nuovo ente.
Cos’è l’allineamento della retribuzione di posizione previsto dal CCNL?
È una maggiorazione della retribuzione di posizione che ha lo scopo di garantire che lo stipendio del segretario comunale non sia inferiore a quello dei dirigenti che è chiamato a coordinare e supervisionare. La sua funzione è perequativa e legata al contesto organizzativo.
L’allineamento della retribuzione di posizione è un diritto sempre garantito?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che non è un diritto acquisito in modo permanente. È una componente condizionata alla presenza, nell’ente di servizio, di dirigenti sottoposti al coordinamento del segretario. Se tali presupposti mancano, l’allineamento non è dovuto.