Retribuzione contratto formazione: l’Elemento di Riordino spetta solo ai preesistenti?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10060/2024, affronta una questione cruciale in materia di retribuzione contratto formazione: un emolumento previsto da un accordo aziendale per il solo “personale in forza a tempo indeterminato” spetta anche a chi, al momento della stipula, era assunto con contratto di formazione e lavoro (CFL), poi convertito? La risposta della Corte è netta e ribalta le decisioni dei gradi precedenti, fornendo chiarimenti fondamentali sull’interpretazione dei contratti collettivi aziendali.
I fatti di causa
Un lavoratore, assunto da un’importante azienda di mobilità urbana con un contratto di formazione e lavoro nel febbraio 2000, vedeva il suo rapporto trasformato a tempo indeterminato nel 2002. Nel frattempo, nel luglio 2000, un accordo aziendale aveva introdotto una nuova voce stipendiale denominata “Elemento di Riordino del Sistema Retributivo” (ERS), destinata esplicitamente al “solo personale in forza a tempo indeterminato alla data della stipula”.
Il lavoratore, ritenendo di averne diritto, adiva il tribunale per ottenere il riconoscimento dell’ERS fin dalla sua istituzione, sostenendo che il periodo di formazione dovesse essere computato nell’anzianità di servizio e che la successiva stabilizzazione rendesse applicabile l’accordo anche alla sua posizione.
La decisione nei primi due gradi di giudizio
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello accoglievano la domanda del lavoratore. I giudici di merito ritenevano che l’accordo dovesse essere interpretato nel senso di includere anche il lavoratore assunto con CFL, poiché il suo rapporto era stato successivamente trasformato a tempo indeterminato. L’assunto si basava sul principio che il periodo di formazione va computato nell’anzianità di servizio, assimilando di fatto la sua posizione a quella dei colleghi già stabilizzati al momento dell’accordo.
Il ricorso in Cassazione sulla retribuzione del contratto formazione
L’azienda di trasporti proponeva ricorso per cassazione, contestando la violazione dei canoni interpretativi dei contratti. Secondo la ricorrente, l’ERS non era un emolumento legato all’anzianità di servizio, ma una voce retributiva nata per riordinare e consolidare precedenti premi e indennità (risalenti agli anni ’80 e ’90) che erano percepiti unicamente dal personale già a tempo indeterminato.
In sostanza, l’azienda sosteneva che la finalità dell’accordo non era premiare l’anzianità, ma razionalizzare la struttura retributiva esistente per una specifica categoria di dipendenti, dalla quale il lavoratore con CFL era, in quel momento, oggettivamente escluso.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso dell’azienda, cassando la sentenza d’appello e decidendo nel merito con il rigetto della domanda del lavoratore. Gli Ermellini hanno dato continuità a un orientamento giurisprudenziale consolidato, affermando principi di grande rilevanza.
Innanzitutto, la Corte ha chiarito che le clausole della contrattazione collettiva che distinguono tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori con contratto di formazione non sono di per sé discriminatorie, né violano le norme che impongono il computo del periodo di formazione nell’anzianità di servizio.
Il punto centrale della decisione risiede nella natura dell’emolumento controverso. L’ERS non era un beneficio legato all’anzianità di servizio, bensì un elemento nato “per confluenza” dalla percezione pregressa di altre voci retributive. Il suo scopo era quello di creare un unico elemento consolidato, anche a compensazione della mancata erogazione di altri “premi, compensi ed indennità di origine aziendale”.
Poiché i lavoratori con contratto di formazione e lavoro non percepivano tali voci retributive pregresse, la loro esclusione dall’ERS era una conseguenza logica e legittima della finalità dell’accordo: riformare e semplificare il trattamento retributivo di chi già beneficiava di quel sistema, per evitare decurtazioni.
In altre parole, la Corte distingue nettamente tra il diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata (che rimane salvo per altri istituti, come gli scatti periodici) e il diritto a un emolumento specifico, la cui titolarità dipende dai presupposti stabiliti dalla contrattazione collettiva. In questo caso, il presupposto non era l’anzianità, ma l’essere destinatario di una pregressa e complessa struttura retributiva che l’accordo mirava a riordinare.
Conclusioni
La sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per l’interpretazione degli accordi aziendali e la gestione della retribuzione nel contratto formazione. La Corte di Cassazione stabilisce che è legittimo escludere i lavoratori con contratto di formazione e lavoro da emolumenti specifici, se questi sono istituiti non come beneficio legato all’anzianità, ma come parte di una riforma strutturale della retribuzione destinata a consolidare voci di paga preesistenti e percepite solo dal personale già a tempo indeterminato. Questa decisione chiarisce che il principio di non discriminazione e il computo dell’anzianità non si traducono in un’automatica estensione di ogni singolo istituto contrattuale previsto per altre categorie di lavoratori.
Un emolumento introdotto da un accordo aziendale per il personale “a tempo indeterminato” spetta anche a chi, in quel momento, aveva un contratto di formazione e lavoro?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che se l’emolumento è stato creato nel contesto di una riforma retributiva per riordinare voci di paga preesistenti percepite solo dal personale a tempo indeterminato, esso non si estende ai lavoratori con contratto di formazione, anche se successivamente trasformato a tempo indeterminato.
Escludere un lavoratore con contratto di formazione da un bonus aziendale è discriminatorio?
Secondo la sentenza, non è discriminatorio. Le clausole della contrattazione collettiva possono legittimamente distinguere tra lavoratori con contratto di formazione e quelli già in servizio a tempo indeterminato, specialmente se la distinzione è legata a una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione e non a una negazione dell’anzianità di servizio.
Il periodo di lavoro svolto con contratto di formazione vale sempre ai fini dell’anzianità di servizio?
Sì, il periodo di formazione è computato nell’anzianità di servizio, ma questo non significa che dia automaticamente diritto a tutti gli istituti contrattuali. Come chiarito dalla Corte, il diritto non si estende a quegli emolumenti specificamente creati per riorganizzare la retribuzione di chi era già dipendente a tempo indeterminato in un dato momento, poiché non è un elemento legato all’anzianità ma alla struttura retributiva pregressa.